Un cittadino, condannato per aver presentato una falsa dichiarazione reddito al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione. La Corte ha riqualificato il fatto, stabilendo che il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) è assorbito da quello più specifico di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). Poiché il beneficio economico era limitato, il fatto non costituisce reato penale, ma un illecito amministrativo, con la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della relativa sanzione.
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