L'Imputato è stato condannato per aver falsificato un verbale di remissione di querela, apparentemente firmato dalla Persona Offesa, per bloccare un processo per truffa. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un Falso innocuo e di un reato impossibile, evidenziando macroscopici errori formali nel documento, e ha invocato la desistenza volontaria per non aver depositato l'atto in udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di falso si perfeziona con la creazione del documento contraffatto, escludendo la desistenza. Inoltre, le imperfezioni dell'atto non escludevano l'idoneità a ingannare ex ante, escludendo così la tesi del Falso innocuo. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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