Un contribuente, avente diritto a un rimborso fiscale del 90% per le imposte versate a seguito del sisma siciliano del 1990, si è visto erogare solo il 50% della somma dall'Agenzia delle Entrate, la quale giustificava la riduzione con una successiva legge che limitava i pagamenti in base ai fondi stanziati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che un diritto al rimborso fiscale terremoto, una volta accertato con sentenza passata in giudicato, non può essere ridotto per carenza di fondi pubblici. La Corte ha chiarito che il giudice deve assicurare la piena esecuzione della sentenza, attivando, se necessario, procedure speciali come la nomina di un commissario ad acta.
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