La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per il delitto di evasione a seguito di concordato in appello. La ricorrente contestava la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, una volta perfezionato il concordato in appello, non è possibile sollevare doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio, salvo il caso di illegalità della pena. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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