La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un uomo condannato per il reato di evasione. Il ricorrente contestava la configurabilità del reato e lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, motivo quest'ultimo mai proposto in appello. Con motivi aggiuntivi, chiedeva inoltre l'applicazione del lavoro sostitutivo introdotto dalla riforma Cartabia. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'inammissibilità originaria del ricorso principale preclude l'esame di qualsiasi motivo nuovo, anche se basato su norme sopravvenute più favorevoli. Tali benefici sanzionatori potranno essere richiesti esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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