Una contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare capitali detenuti in Svizzera, ha richiesto il rimborso dell'Euroritenuta pagata all'estero. L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che l'omessa dichiarazione iniziale dei redditi precludesse il rimborso. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contribuente ha diritto al rimborso, affermando che i principi UE contro la doppia imposizione prevalgono e che la voluntary disclosure è una procedura speciale la cui irrevocabilità non impedisce di far valere tale diritto.
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