Una società creditrice, intervenuta in una causa per far dichiarare inefficace la vendita di alcuni immobili da parte di un suo debitore, subiva una ordinanza di estromissione dal giudizio per un vizio di notifica. Invece di impugnare tale provvedimento, la società attendeva la sentenza finale e appellava quest'ultima. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito: l'appello è inammissibile. Il principio sancito è che l'ordinanza di estromissione dal giudizio, se non impugnata autonomamente, diventa definitiva. Di conseguenza, la parte esclusa perde il diritto di contestare la sentenza finale, non essendo più formalmente parte del processo. Un errore procedurale che è costato l'intera causa.
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