Un cittadino ha contestato un debito previdenziale richiesto dall'ente di riscossione, sostenendo che fosse scattata la prescrizione contributi INPS dopo la notifica della cartella di pagamento, senza che vi fossero stati atti interruttivi. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso del contribuente, confermando la prescrizione quinquennale. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'applicazione della prescrizione decennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente di riscossione, confermando che l'estratto di ruolo può essere impugnato per far valere la prescrizione successiva alla notifica e che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali resta di cinque anni, non trasformandosi in decennale. Il contribuente ha vinto definitivamente la causa.
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