Il Condannato, condannato in via definitiva a quattordici anni di reclusione, si era rifugiato in Francia, dove era stato arrestato provvisoriamente a fini estradizionali. Dopo il rifiuto dell'estradizione e la sua scarcerazione, era rimasto latitante. Successivamente, ha richiesto l'estinzione della sanzione, sostenendo che fosse decorso il termine di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'arresto all'estero segna l'inizio dell'esecuzione. La successiva latitanza costituisce una volontaria sottrazione alla pena, che interrompe il decorso temporale. Di conseguenza, la prescrizione della pena ricomincia a decorrere da zero a partire dal giorno della scarcerazione all'estero. Lo Stato conserva quindi il diritto di arrestare il condannato per fargli espiare la condanna.
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