Il Figlio è stato condannato per il reato di estorsione continuata ai danni del Padre, costretto con minacce a consegnargli somme di denaro. Durante il processo, il Pubblico Ministero ha modificato l'accusa da tentata a consumata, poiché è emerso l'effettivo passaggio di denaro. La difesa ha eccepito la nullità di questa modifica solo in appello, sostenendo si trattasse di un fatto nuovo non consentito senza il consenso dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'eventuale vizio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio. Questa nullità deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente. Avendo la difesa accettato il dibattito sul nuovo capo d'accusa senza opporsi subito, la nullità si è sanata. Il Figlio perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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