Un ente pubblico, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza di condanna per un incidente stradale, ha rinunciato al ricorso. A seguito dell'accettazione della controparte, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione giudizio. La decisione chiarisce che in caso di estinzione per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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