Un ex socio accomandatario, poi divenuto accomandante e infine receduto, viene dichiarato fallito a seguito dell'estensione del fallimento della società. I giudici di merito accertano la sua continua ingerenza nella gestione aziendale, qualificandolo come socio accomandatario di fatto e disponendo l'estensione del fallimento al socio occulto oltre il termine di un anno dal recesso. Il socio ricorre in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando che il giudizio di secondo grado si è svolto senza coinvolgere i creditori che avevano originariamente chiesto il fallimento, decide di non decidere immediatamente. Con un'ordinanza interlocutoria, rinvia la causa alla pubblica udienza per stabilire se i creditori siano parti necessarie del processo, sospendendo temporaneamente la decisione definitiva.
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