La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10666/2024, ha stabilito principi cruciali in tema di concordato in appello e espulsione dello straniero. Due ricorrenti, che avevano stipulato un concordato sulla pena, hanno visto il loro ricorso dichiarato inammissibile perché l'accordo sana le nullità procedurali pregresse, come la mancata traduzione degli atti. Il ricorso di un terzo imputato, basato sulla richiesta di non luogo a procedere per avvenuta espulsione, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che solo l'espulsione amministrativa, e non quella disposta come sanzione alternativa alla detenzione, può portare all'estinzione del procedimento.
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