La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31029/2023, ha chiarito la disciplina della compensazione fallimentare. Nel caso esaminato, una banca è stata ammessa al passivo di un fallimento per il suo credito, al netto del saldo attivo di un conto corrente del debitore, nonostante tale saldo fosse oggetto di pegno. La Corte ha stabilito che, ai fini della compensazione fallimentare, è sufficiente che i crediti reciproci esistessero prima della dichiarazione di fallimento, anche se non entrambi esigibili, rigettando il ricorso del fallimento.
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