Un individuo, sottoposto a custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione (art. 416-bis c.p.), ha chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che per reati gravi come quello contestato, se persistono le esigenze cautelari, l'unica misura applicabile è la custodia in carcere. Inoltre, la richiesta di accertare il venir meno delle esigenze cautelari era una nuova domanda, non una semplice sostituzione, e andava presentata come richiesta di revoca. L'individuo è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria per aver proposto un ricorso manifestamente infondato, confermando l'inammissibilità ricorso misure cautelari.
Continua »