Un geometra, sospeso dall'albo professionale, ha continuato a svolgere il ruolo di direttore dei lavori per la costruzione di un edificio residenziale, presentando anche la comunicazione di inizio lavori. Condannato nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso sostenendo che l'atto non fosse esclusivo della professione e che la prestazione fosse occasionale e gratuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per esercizio abusivo della professione. I giudici hanno chiarito che la direzione dei lavori è un'attività tipica ed esclusiva della professione di geometra. Di conseguenza, l'esecuzione di tali atti da parte di un soggetto sospeso integra il reato, risultando irrilevanti l'occasionalità o la presunta gratuità della prestazione, specialmente se inserita in un più ampio accordo economico lucrativo per l'appalto della costruzione.
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