La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un condannato che contestava l'addebito di ingenti spese processuali relative a intercettazioni telefoniche. Il ricorrente sosteneva che tali costi fossero riferibili a un più ampio procedimento e non esclusivamente alla propria posizione. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di prove specifiche sull'estraneità di tali spese, prevale l'accertamento del giudice dell'esecuzione. Inoltre, è stata esclusa l'incompatibilità del magistrato che aveva già deciso sulla questione in una fase precedente, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi tassative previste dal codice.
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