La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21253/2025, ha chiarito la natura del giudizio di rinvio. In una complessa vicenda di compravendita immobiliare, la Corte ha stabilito che l'atto di riassunzione serve solo a riattivare il processo, senza la necessità di riproporre formalmente tutte le domande e le eccezioni già formulate. La volontà della parte, manifestata nei precedenti gradi, è sufficiente a mantenere vive le sue richieste, inclusa l'offerta di pagamento in una domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. La Corte ha quindi respinto il ricorso del venditore, confermando la decisione che accoglieva la domanda dell'acquirente.
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