La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due dipendenti di una ditta privata incaricata della raccolta rifiuti, accusati di peculato per aver sottratto gasolio dall'autocarro aziendale. Il punto centrale della controversia riguarda la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La Suprema Corte ha stabilito che gli operatori ecologici che svolgono mansioni meramente materiali ed esecutive non possono essere considerati incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Di conseguenza, mancando la qualifica soggettiva necessaria, il reato di peculato non è configurabile, portando all'annullamento senza rinvio della misura cautelare interdittiva precedentemente applicata.
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