Due soggetti, accusati di rapina aggravata e porto d'armi, concordano la pena con il pubblico ministero tramite patteggiamento. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione: il primo contesta la condanna alle spese in favore della parte civile, il secondo la qualificazione del reato e la misura della pena. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che, in tema di patteggiamento, il ricorso sulla qualificazione giuridica è ammesso solo per errori manifesti, mentre la contestazione sulle spese della parte civile è infondata se la costituzione è avvenuta regolarmente senza opposizione. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »