Un'azienda sanitaria ha richiesto la correzione di un'ordinanza per presunti errori materiali relativi alle spese legali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo la distinzione fondamentale tra "errore materiale", che è un mero errore di redazione, ed "errore di giudizio", che attiene al merito della decisione. La Corte ha stabilito che la mancata statuizione sulle spese di primo grado e la liquidazione dei compensi sono frutto di una scelta ponderata e non di una svista. Inoltre, ha ribadito che il rimborso del contributo unificato è implicitamente compreso nella condanna alle spese, non necessitando di menzione esplicita per essere recuperato.
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