La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43782/2023, ha rigettato il ricorso di un imputato per stalking, stabilendo un principio cruciale sulla richiesta di trattazione orale in appello. La Corte ha chiarito che, secondo la normativa emergenziale, tale richiesta non può essere validamente inserita nell'atto di appello cartaceo, ma deve essere formulata con un'istanza 'ad hoc', separata e trasmessa telematicamente alla cancelleria della Corte d'Appello entro i termini previsti. La mancata osservanza di questa procedura rende la richiesta inefficace. Inoltre, l'eventuale nullità derivante dalla mancata celebrazione del rito orale si sana se non eccepita immediatamente dalla difesa.
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