Trattazione Orale in Appello: Quando la Forma Diventa Sostanza
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 43782 del 2023, ha affrontato una questione procedurale di grande rilevanza pratica: le corrette modalità per richiedere la trattazione orale nel giudizio di appello penale, secondo la disciplina emergenziale introdotta per la pandemia. La decisione chiarisce che l’inosservanza delle forme prescritte può precludere il diritto alla discussione in presenza, trasformando un requisito formale in un elemento sostanziale per l’esercizio della difesa.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, di un uomo per il reato di atti persecutori (stalking) ai sensi dell’art. 612-bis del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi sia procedurali che di merito. Il fulcro del ricorso, tuttavia, risiedeva nella violazione del diritto di difesa per la mancata celebrazione del processo d’appello con discussione orale, nonostante una richiesta in tal senso fosse stata formulata.
I Motivi del Ricorso e la questione sulla trattazione orale
Tra i nove motivi di ricorso, i primi due erano i più significativi dal punto di vista procedurale. La difesa sosteneva la nullità della sentenza d’appello perché il processo si era svolto con rito cartolare (basato solo sugli atti scritti), nonostante nell’atto di appello fosse stata esplicitamente richiesta la trattazione orale e la partecipazione dell’imputato all’udienza. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva ignorato tale richiesta, violando le norme introdotte dal D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) e ledendo il diritto al contraddittorio.
Gli altri motivi di ricorso vertevano su questioni di merito, quali la presunta inattendibilità della persona offesa, l’erronea valutazione delle testimonianze e la mancanza di prove oggettive dello stato d’ansia della vittima, tutti argomenti che la Corte ha ritenuto infondati o generici.
La Decisione della Cassazione: la corretta procedura per la richiesta di trattazione orale
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, soffermandosi in modo approfondito sulla questione della richiesta di trattazione orale. I giudici hanno chiarito che la normativa emergenziale, pur garantendo il diritto a richiedere la discussione in presenza come eccezione alla regola del rito cartolare, ha stabilito modalità precise e inderogabili per la sua presentazione.
La Disciplina Emergenziale e la Necessità dell’Istanza ‘ad hoc’
La Corte ha spiegato che l’art. 23-bis del D.L. n. 137/2020 prevedeva che la richiesta di discussione orale dovesse essere formulata per iscritto e trasmessa alla cancelleria della Corte d’Appello entro il termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza, attraverso canali telematici specifici (PEC). L’inserimento di tale richiesta all’interno dell’atto di appello cartaceo, depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, non soddisfa i requisiti di legge. Il legislatore ha voluto creare un’istanza ad hoc, con una sua autonomia formale e un destinatario preciso (la cancelleria della Corte d’Appello), proprio per dare il giusto risalto a una richiesta che modifica la natura stessa del rito processuale, da cartolare a orale.
La Sanatoria della Nullità per Mancata Eccezione
In ogni caso, la Corte ha aggiunto un ulteriore e decisivo argomento. Anche qualora si volesse ravvisare una nullità, questa sarebbe da considerarsi sanata. La difesa, infatti, aveva ricevuto la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale e del decreto di fissazione dell’udienza, da cui emergeva chiaramente che il processo si sarebbe svolto con rito cartolare. A fronte di questa evidenza, la difesa avrebbe dovuto eccepire immediatamente la nullità con una memoria scritta, senza attendere l’esito del giudizio per poi sollevare la questione in Cassazione. La mancata e tempestiva eccezione, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., ha sanato il vizio, in un’ottica di contemperamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa e sistematica delle norme procedurali emergenziali. Ritenere valida una richiesta contenuta nell’atto di appello significherebbe ‘snaturare la sequenza procedimentale’ e sminuire la ratio della norma, che ha voluto conferire un ruolo specifico e una forma dedicata all’istanza di trattazione orale. Questa istanza, avendo il potere di trasformare il rito, deve essere presentata in modo tale da essere immediatamente percepibile e gestibile dalla cancelleria del giudice d’appello, attraverso i canali telematici previsti. La Corte ha inoltre respinto gli altri motivi di ricorso, ribadendo principi consolidati in materia di valutazione della prova nel reato di stalking, come la piena valenza della testimonianza della persona offesa e la possibilità di desumere lo stato d’ansia dalla natura stessa delle condotte persecutorie.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione sulla procedura penale: la forma, in certi contesti, è sostanza. Il diritto alla discussione orale, pur fondamentale, è subordinato all’osservanza di precise regole procedurali. Gli avvocati devono prestare la massima attenzione alle modalità e alle tempistiche previste per la presentazione di specifiche istanze, poiché un errore formale può compromettere irrimediabilmente l’esercizio di un diritto. La decisione sottolinea inoltre il dovere della difesa di essere proattiva, eccependo immediatamente le nullità procedurali di cui viene a conoscenza, pena la loro insanabile sanatoria.
Come si deve richiedere la trattazione orale nel processo d’appello secondo la disciplina emergenziale analizzata dalla sentenza?
La richiesta deve essere formulata con una specifica istanza scritta (istanza ‘ad hoc’), separata dall’atto di appello, e trasmessa tramite canali telematici (come la PEC) direttamente alla cancelleria della Corte d’Appello, nel rispetto del termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza.
È valida la richiesta di discussione orale inserita direttamente nell’atto di appello depositato in forma cartacea?
No. Secondo la Corte, questa modalità non è conforme alla legge, in quanto la normativa ha previsto una procedura specifica, autonoma e telematica per tale richiesta, che deve essere indirizzata al giudice dell’appello e non a quello di primo grado dove si deposita l’impugnazione.
Cosa succede se il giudice procede con il rito cartolare nonostante una richiesta di trattazione orale e la difesa non solleva subito l’eccezione?
L’eventuale nullità del procedimento si considera sanata. La difesa, una volta avuta conoscenza che si procederà con rito cartolare (ad esempio, ricevendo le conclusioni scritte del PG), ha l’onere di eccepire immediatamente la nullità. Se non lo fa e attende l’esito del giudizio, perde il diritto di far valere il vizio con il ricorso per cassazione.