Un lavoratore ha cessato il servizio a fine 2011 tramite risoluzione consensuale e verbale di conciliazione, riservandosi il diritto a percepire il premio di produttività per l'anno trascorso. Successivamente, nel giugno 2012, un accordo sindacale ha stabilito le regole per erogare il beneficio, riservando la somma finale solo al personale ancora in forza al momento della firma. L'ex dipendente ha avviato una causa per ottenere le somme spettanti. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, rilevando che la fonte del compenso era esclusivamente il successivo accordo sindacale. La Corte di Cassazione ha confermato tali pronunce, dichiarando inammissibile il ricorso del dipendente e condannandolo al pagamento delle spese legali.
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