L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali su un atto di concessione demaniale. L'atto prevedeva la consegna progressiva di aree occupate da terzi, con una condizione sospensiva legata alla loro liberazione. La Società Concessionaria e l'Autorità Portuale contestavano l'applicazione proporzionale dell'imposta prima della completa liberazione di tutte le aree e la determinazione della base imponibile. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, stabilendo che l'imposta di registro su concessione demaniale si applica progressivamente sulle aree via via consegnate. Inoltre, se l'atto include un diritto di superficie funzionale alla concessione, la base imponibile è costituita dai canoni dovuti e non dal valore venale del diritto.
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