La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43857/2024, ha rigettato il ricorso di un detenuto che chiedeva la commutazione della pena dall'ergastolo a 30 anni di reclusione. La richiesta si basava su un'istanza di rito abbreviato presentata durante il processo di primo grado nel 2000, che però non era stata ammessa. La Corte ha stabilito che per beneficiare della riduzione di pena legata al rito abbreviato ergastolo, non è sufficiente la mera richiesta, ma è necessario che il rito sia stato effettivamente ammesso dal giudice. Poiché nel caso di specie l'ammissione non è mai avvenuta, la pena dell'ergastolo rimane confermata.
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