Un cittadino ha proposto ricorso per ottenere l'equo indennizzo a causa della durata irragionevole di un processo esecutivo. Una prima domanda era stata rigettata poiché il ritardo era stato attribuito all'inattività della parte, che non aveva riassunto il giudizio dopo una sospensione. Successivamente, il ricorrente ha presentato una seconda istanza basata su nuovi fatti processuali. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la valutazione del periodo precedente rimane cristallizzata dal primo provvedimento definitivo. Il principio del giudicato impedisce infatti di rimettere in discussione accertamenti già compiuti, limitando la rilevanza di fatti sopravvenuti solo al periodo successivo alla prima decisione.
Continua »