La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Istruzione confermando il diritto di un dipendente, trasferito dal personale di un ente locale a quello statale (personale ATA), a un inquadramento superiore. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un profilo professionale esattamente corrispondente, la classificazione deve basarsi sulle mansioni concretamente svolte e non sulle mere tabelle di equiparazione, al fine di evitare un peggioramento della posizione lavorativa del dipendente. In questo caso, le mansioni di autonomia e coordinamento giustificavano l'inquadramento nell'area C anziché nell'area B.
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