La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23043/2024, ha stabilito un principio fondamentale per l'indennità di cessazione rapporto di agenzia. La Corte ha chiarito che nel calcolo dell'indennità massima deve essere incluso anche il 'fisso provvigionale' o 'minimo garantito' percepito dall'agente, e non solo le provvigioni maturate sul fatturato. Questa decisione si basa su un'interpretazione ampia del concetto di 'retribuzioni riscosse', in linea con la normativa europea, volta a garantire un'equa compensazione all'agente per la perdita dei vantaggi derivanti dal contratto.
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