Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo vizi relativi all'atto presupposto. L'Agente della riscossione ha eccepito la nullità del giudizio per la mancata partecipazione dell'Ente impositore, invocando il litisconsorzio necessario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che in materia tributaria non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore. Spetta all'Agente, se convenuto in giudizio, l'onere di chiamare in causa l'Ente titolare del credito per non rispondere delle conseguenze della lite, senza che il giudice debba ordinarlo d'ufficio.
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