Una società contribuente ha impugnato una cartella esattoriale contestando sia vizi formali sia il merito del debito fiscale. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione notificandolo esclusivamente all'agente della riscossione e omettendo l'ente impositore. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio la mancata partecipazione di quest'ultimo, qualificato come litisconsorte necessario processuale poiché la controversia riguardava la fondatezza della pretesa tributaria. Di conseguenza, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ordinando alla società di notificare il ricorso anche all'ente impositore entro sessanta giorni, pena l'estinzione del giudizio.
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