La Corte di Cassazione conferma il diritto alla tassazione separata per emolumenti corrisposti in un anno successivo a quello di maturazione. La Corte chiarisce che il datore di lavoro non può invocare un generico 'ritardo fisiologico' per applicare l'aliquota ordinaria, più sfavorevole. È necessario provare che il ritardo sia dovuto a cause tecniche oggettive e non alla volontà delle parti. In questo caso, una società di trasporti aveva erogato somme, maturate a seguito di un accordo del 2016, solo nel 2019, applicando un'aliquota fiscale più alta. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito a favore dei lavoratori.
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