La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi della previdenza agricola a causa di un'emigrazione all'estero superiore al biennio. La ricorrente contestava il provvedimento dell'INPS, intervenuto dopo molti anni, invocando la tutela dell'affidamento e i limiti temporali della Legge 241/1990. I giudici hanno stabilito che i rapporti previdenziali nascono direttamente dalla legge e non da scelte discrezionali; pertanto, l'accertamento della mancanza dei requisiti impone la cancellazione automatica, indipendentemente dal tempo trascorso, poiché l'ente deve garantire la legalità delle prestazioni.
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