L'ente previdenziale ha disposto la cancellazione elenchi braccianti agricoli di un lavoratore dopo un'ispezione aziendale. I controlli hanno accertato la natura fittizia dell'impresa agricola, priva di terreni idonei e dedita ad attività commerciale. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento chiedendo il ripristino dell'iscrizione per le giornate dichiarate. I giudici di merito hanno respinto la domanda per mancata prova dell'effettiva prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. L'iscrizione anagrafica svolge una semplice funzione agevolativa; quando l'ente contesta la veridicità del rapporto, il bracciante deve dimostrare mansioni, orari, compensi e subordinazione effettiva. Il ricorrente ha fornito prove testimoniali generiche e documenti aziendali inattendibili, perdendo la causa e subendo la condanna alle spese processuali.
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