Un uomo ha commesso un furto in abitazione, forzando gravemente la porta d'ingresso per entrare. La difesa ha richiesto l'applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità, sostenendo che il valore dei beni sottratti fosse minimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per valutare la gravità del danno, non bisogna considerare solo il valore della refurtiva, ma l'intero pregiudizio economico causato dall'azione criminosa, comprese le spese necessarie per riparare la porta danneggiata. Inoltre, la presenza di numerosi precedenti penali esclude sconti di pena legati alla recidiva. L'imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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