Il Conducente veniva condannato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente stradale. L'accertamento del tasso alcolemico, pari a 2,19 g/l, era stato effettuato tramite prelievo ematico quasi cinque ore dopo il sinistro. Inoltre, i sanitari avevano annotato che si trattava di un test preliminare a uso esclusivamente diagnostico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Conducente, annullando la condanna con rinvio. I giudici di legittimità hanno stabilito che i giudici di merito non hanno motivato scientificamente l'affidabilità di un test eseguito con così grande ritardo e privo di un esame di conferma, nonostante l'esplicita riserva espressa dagli stessi medici ospedalieri.
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