Una società impugnava un avviso di accertamento ICI, sostenendo che la rettifica della rendita catastale, da essa stessa richiesta per correggere un errore, dovesse avere efficacia retroattiva. Il Comune, invece, applicava la nuova rendita, più bassa, solo dall'anno successivo alla variazione. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio sull'efficacia retroattiva rendita catastale: non si applica se l'errore è stato commesso dal contribuente e da lui corretto. La retroattività vale solo per la correzione di errori evidenti e incontestabili commessi dall'Ufficio. Tuttavia, la Corte ha annullato la sentenza precedente perché il giudice non si era pronunciato su altri motivi di ricorso della società (vizio di omessa pronuncia), rinviando la causa a un nuovo esame.
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