La Corte di Cassazione chiarisce che l'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587 c.p.p., non può essere fatto valere come motivo di ricorso contro una declaratoria di inammissibilità. Se un coimputato ottiene una sentenza favorevole (in questo caso, proscioglimento per mancanza di querela) dopo che l'appello di un altro è stato dichiarato inammissibile, quest'ultimo non può impugnare tale declaratoria. Dovrà invece avvalersi dell'incidente di esecuzione per chiedere l'estensione degli effetti favorevoli, che operano come rimedio straordinario per revocare il giudicato.
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