La Corte di Cassazione ha stabilito che un progetto di distribuzione in una procedura esecutiva, una volta approvato, diventa definitivo e intangibile. Le successive modifiche o annullamenti dei titoli esecutivi dei creditori non possono retroattivamente alterare il piano di riparto già consolidato. Nel caso di specie, due creditori, inizialmente ammessi alla distribuzione, sono stati esclusi dopo che la sentenza penale a loro favore è stata riformata in appello. Il loro ricorso è stato respinto perché il piano di riparto era corretto al momento della sua formazione.
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