L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, stabilendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Tuttavia, la Corte d'appello ha erroneamente scritto nel dispositivo che le attenuanti erano "equivalenti", pur applicando la pena corretta. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare tale statuizione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le questioni rinunciate con il concordato in appello non sono più impugnabili. Tuttavia, rilevando un mero errore materiale nel testo della sentenza, la Cassazione ha rettificato il dispositivo sostituendo "equivalenti" con "prevalenti". Di conseguenza, ha escluso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese a favore della parte civile, la quale non ha titolo per intervenire su questioni relative alla sola misura della pena.
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