Il caso riguarda un detenuto che ha richiesto lo sconto di pena per aver subito condizioni di carcerazione disumane. Il Magistrato di sorveglianza ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo settantasette giorni di riduzione. Il detenuto ha proposto reclamo per ottenere un beneficio maggiore. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, senza alcuna impugnazione da parte del Pubblico Ministero, ha ridotto lo sconto di pena a soli sette giorni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che il procedimento di reclamo ha natura di impugnazione. Di conseguenza, si applica rigorosamente il divieto di reformatio in peius, che impedisce al giudice di secondo grado di peggiorare la situazione del ricorrente in assenza di un ricorso della pubblica accusa. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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