Un imputato, condannato per lesioni e violenza privata, sceglie la via del concordato in appello. Rinuncia a contestare la sua colpevolezza per ottenere uno sconto sulla pena. Successivamente, però, presenta ricorso in Cassazione, lamentando sia l'entità della pena concordata sia il fatto di non essere stato prosciolto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il principio sancito è chiaro: chi accetta un concordato in appello e rinuncia ai motivi sulla responsabilità, non può più rimettere in discussione la propria colpevolezza né contestare la pena pattuita, a meno che questa non sia palesemente illegale. L'accordo, una volta siglato, è vincolante.
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