Il Promittente Venditore e il Promissario Acquirente stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Successivamente, il Promissario Acquirente si rifiuta di firmare il contratto definitivo, sostenendo che l'immobile presenti lievi difformità urbanistiche e catastali, e chiede la restituzione del doppio della caparra. Il Promittente Venditore agisce in giudizio per trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Promissario Acquirente, confermando che le sanzioni di nullità urbanistica e catastale non si applicano al contratto preliminare di compravendita, ma solo ai contratti definitivi con effetti traslativi della proprietà. Trattandosi di lievi difformità sanabili e di un immobile con titolo edilizio esistente, il contratto preliminare resta pienamente valido ed efficace. Di conseguenza, il Promittente Venditore vince la causa e ha il diritto di trattenere definitivamente la caparra.
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