Una società di mediazione chiede il pagamento della provvigione per la vendita di un'imbarcazione. L'acquirente si rifiuta e, solo a processo avanzato, contesta la mancata iscrizione della società all'albo dei mediatori. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'iscrizione all'albo è un fatto che deve essere contestato subito, nel primo atto difensivo. Se l'obiezione è tardiva, il fatto si considera provato per il 'principio di non contestazione'. Di conseguenza, la provvigione del mediatore è dovuta. L'acquirente perde la causa e deve pagare.
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