Un individuo ha incaricato un'agenzia immobiliare di vendere una villa agendo per conto di una società, ma senza avere i poteri di rappresentanza formali. Le parti hanno firmato un contratto preliminare di vendita con una condizione sospensiva, che però non si è avverata. L'agenzia ha chiesto la provvigione del mediatore. La società ha successivamente ratificato l'operato dell'individuo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la condizione sospensiva è un'eccezione in senso lato, rilevabile anche tardivamente o d'ufficio. Ha inoltre chiarito che, una volta avvenuta la ratifica, l'individuo (falsus procurator) non è tenuto a pagare la provvigione del mediatore, ma solo la società che ha ratificato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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