La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34157/2024, chiarisce un punto fondamentale sull'onere probatorio rivendicazione. Nel caso di specie, una società costruttrice aveva chiesto la restituzione di un terreno a due privati, i quali avevano eccepito l'avvenuta usucapione. La Corte d'Appello aveva respinto l'usucapione e ordinato il rilascio, senza però valutare a fondo il titolo di proprietà della società. La Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che il rigetto dell'eccezione di usucapione non esonera il giudice dal verificare la titolarità del bene in capo a chi agisce in rivendica, sebbene possa attenuare la cosiddetta 'probatio diabolica'.
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