Una cantante lirica ha chiesto il pagamento delle sue prestazioni professionali a un ente pubblico tramite decreto ingiuntivo. L'ente si è opposto contestando la validità del contratto d'opera. La professionista ha quindi proposto, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento per ottenere un indennizzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cantante, confermando che tale domanda alternativa è ammissibile ma deve essere presentata tempestivamente. Nel giudizio di opposizione, il creditore deve formulare la richiesta di ingiustificato arricchimento nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza. Poiché la cantante si era costituita solo un giorno prima dell'udienza, la sua domanda è stata dichiarata tardiva e inammissibile, con conseguente perdita della causa e condanna alle spese.
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