L'Università ha richiesto a una Clinica Privata il rimborso delle indennità anticipate per il personale medico universitario operante presso la struttura, in base a un accordo pubblico-privato. La Clinica si è opposta sollevando l'eccezione di inadempimento, poiché l'Università aveva inviato medici con qualifiche inferiori rispetto a quelle concordate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Clinica. La Corte ha stabilito che, nei contratti a esecuzione continuata, l'eccezione di inadempimento non può essere utilizzata per evitare il pagamento di prestazioni già ricevute e di cui si è concretamente beneficiato. Il rifiuto di pagare, in questo caso, contrasta con i principi di buona fede e correttezza. La Clinica è stata quindi condannata a rimborsare le somme dovute e a pagare le spese legali.
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