Una società creditrice si oppone alla decisione di un Tribunale che si era dichiarato incompetente a favore di un altro foro indicato in un contratto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la clausola che designa un foro competente, per essere considerata un foro convenzionale esclusivo, deve contenere un'espressione di volontà chiara e inequivocabile, come l'uso dell'aggettivo 'esclusivo'. In mancanza di ciò, il foro indicato si aggiunge a quelli previsti dalla legge, come quello del domicilio del creditore per le obbligazioni di pagamento.
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