Un candidato a un concorso pubblico chiedeva al Ministero della Giustizia il riesame dei propri elaborati scritti tramite autotutela, a distanza di anni e a seguito dell'esito favorevole ottenuto da un'altra candidata. Il Ministero archiviava l'istanza. Dopo l'annullamento della decisione in primo grado, il Consiglio di Stato riteneva legittimo il comportamento ministeriale, vista l'ampia discrezionalità amministrativa. Il candidato proponeva quindi ricorso per Cassazione, sostenendo che i giudici d'appello avessero invaso la sfera amministrativa. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo l'eccesso di potere giurisdizionale. Il ricorrente perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e a sanzioni pecuniarie per lite temeraria.
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